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Statuto Associazione
Approvato dall’assemblea generale dei Soci in data 14 ottobre 2014
ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE
E’ costituita l’Associazione “Insieme per Magrignano Onlus”.
L’Associazione ha sede in Livorno (LI), Via Grande n°136 Livorno.
ARTICOLO 2 – NATURA DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Attività Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nella comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l’Associazione intenderà adottare.
L’Associazione è aperta ai contributi operativi dei residenti del quartiere, di altri cittadini, comitati, organizzazioni e associazioni che intendano contribuire concretamente al durevole rilancio e alla riqualificazione ambientale, culturale, economica e sociale del quartiere Borgo di Magrignano in primo luogo e della città di Livorno più in generale.
L’Associazione ha durata illimitata, e attraverso l’assoluta gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, salvo i casi previsti dalle leggi in vigore, si basa sulla democraticità della truttura e le cariche associative sono elettive e gratuite, la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.
L’Associazione si propone altresì di contribuire alla realizzazione degli ideali nel rispetto della dignità umana e dei diritti dei cittadini, ispirandosi ai principi della solidarietà sociale, riconosciuta nel suo valore dalla legislazione vigente.
L’Associazione costituisce un’organizzazione apartitica. L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.
ARTICOLO 3 – FINALITA’
L’Associazione ha come finalità principale la tutela civica ed ambientale del quartiere di Borgo di Magrignano sito in Livorno e si prefigge di migliorarne le condizioni di vita e di incentivarne gli aspetti economico-sociali, attraverso:
- il mantenimento ed il miglioramento della vivibilità del quartiere inteso come area omogenea e della sua immagine, anche con proposte ai responsabili delle amministrazioni pubbliche;
- la promozione ed il coordinamento di iniziative e contatti con enti pubblici e privati, atti a favorire il perseguimento dei propri scopi sociali;
- l’analisi dei problemi del quartiere tesa ad individuare le soluzioni per il miglioramento della qualità della vita e attraverso la progettazione di tali soluzioni;
- l’organizzazione e il sostegno culturale per la realizzazione di manifestazioni e di iniziative sociali, culturali, ambientali, sportive e di valorizzazione del quartiere;
- la promozione di iniziative di studio, di dibattito, di socializzazione, volte allo sviluppo del territorio e di azioni concernenti gli individui e le categorie sociali, con speciale riguardo al ruolo svolto dalle istituzioni e dalle organizzazioni che con esse collaborano;
- la promozione, in accordo con gli organi della pubblica amministrazione competenti, di iniziative tese alla salvaguardia dei più deboli, dei disagiati, del degrado, della vivibilità e della qualità della vita.
Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà, tra l’altro:
- diffondere ed informare con ogni mezzo, inclusa la redazione o edizione di bollettini, riviste, libri o altri mezzi di comunicazione la propria attività e le proprie iniziative;
- raccogliere, conservare e mettere a disposizione documenti, libri, riviste e altri mezzi di informazione, svolgere servizi di ricerca, di progetto, di sperimentazione e informazione anche insieme ad altre organizzazioni;
- organizzare e promuovere studi, convegni, seminari, incontri e dibattiti anche mediante sostegni finanziari sia diretti che indiretti;
- dar vita, collaborare o partecipare ad iniziative di natura culturale e sociale omogenee con gli scopi dell’Associazione anche attraverso collegamenti con altri movimenti, gruppi e individui che si ispirino agli stessi suoi fini;
- esercitare ogni altra attività che sia ritenuta utile al perseguimento delle finalità
ARTICOLO 4 – SOCI
Possono essere nominati Soci le persone fisiche(senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione), sia enti pubblici o privati, sia associazioni, istituzioni, comitati o altre organizzazioni anche prive di personalità giuridica. Il numero dei Soci è illimitato e il Socio è colui che condividendo gli scopi dell’Associazione intende assumere tutte le responsabilità sociali e partecipare all’attività e alla vita interna dell’Associazione.
Non possono essere nominati Soci i minori, gli interdetti, i falliti non riabilitati ed i colpiti da condanne penali per reati comuni che non abbiano ottenuto la riabilitazione.
Sulla non ammissibilità dell’Associazione per cause non contemplate nel presente articolo, decide il Consiglio Direttivo con votazione a scrutinio segreto.
L’adesione all’Associazione avviene per espressa richiesta degli interessati e vagliata ed approvata dal Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione a Socio dovrà indicare le generalità e il domicilio del richiedente e nel caso di organizzazioni indicare chi ne assumerà la rappresentanza nei confronti dell’Associazione. La domanda dovrà contenere l’impegno a attenersi allo statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Per le organizzazioni essa dovrà essere corredata dalla copia dello statuto o loro atto costitutivo, salvo che per quelle che siano presentate da enti pubblici.
La qualifica di Socio si acquisisce con il versamento della quota di iscrizione annua.
Viene istituito un registro dei Soci da tenersi costantemente aggiornato a cura del Segretario Tesoriere.
Qualora intervengano per un Socio gravi motivi di carattere morale, civile, deontologico o comunque pregiudizievole per l’Associazione, il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza di voti ed a scrutinio segreto la sospensione temporanea dall’Associazione o la sua espulsione dalla stessa. Il provvedimento verrà comunicato al Socio interessato mediante lettera raccomandata.
La qualità di Socio implica l’accettazione del presente statuto e l’adesione alle regole in esso stabilite, nonché l’accettazione delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell’interesse generale.
La qualità di Socio si perde per recesso, decadenza, morte. La decadenza del Socio è pronunciata dal Consiglio Direttivo, ove ricorrano le seguenti condizioni:
- perdita della capacità di agire;
- impossibilità di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- violazione delle disposizioni dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali;
- morosità non sanata nel versamento delle quote sociali.
La decadenza non potrà essere pronunciata senza preventiva contestazione, in forma scritta, al Socio delle ragioni che la determinano e senza che gli sia consentito giustificare la propria condotta di fronte ai membri del Consiglio Direttivo.
Il Socio recede dall’Associazione in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta inviata al Presidente. Il Socio che recede non ha diritto alla restituzione di quanto abbia versato nel tempo all’Associazione.
ARTICOLO 5 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Presidente dell’Associazione;
- il Vice-Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Segretario Tesoriere;
- il Collegio dei Sindaci Revisori;
ARTICOLO 6 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei Soci è composta da tutte le persone fisiche socie e da un rappresentante delle figure di cui all’art.4 comma 1, ed è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente dell’Associazione che redigerà la convocazione con l’assistenza del Segretario, mediante avviso contenente l’ordine del giorno, la data e l’ora di prima e seconda convocazione. L’avviso di convocazione sarà comunicato mediante comunicazione scritta a ciascun Socio via posta, via fax o e-mail, almeno cinque giorni prima della data fissata.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta da almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo o da un quinto dei soci, in questo ultimo caso la convocazione dovrà essere effettuata per una data non successiva a trenta giorni da quella richiesta.
Rientrano nella competenza dell’Assemblea Ordinaria:
- la delibera sugli indirizzi e direttive generali del Consiglio Direttivo;
- l’approvazione del programma annuale redatto dal Consiglio Direttivo;
- la nomina dei membri del Consiglio Direttivo con le modalità appresso indicate: il primo Consiglio Direttivo ed il primo Collegio dei Sindaci Revisori vengono nominati in sede di atto costitutivo;
- approva il bilancio redatto dal Tesoriere e già controllato e contabilmente chiuso dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea Ordinaria può peraltro deliberare su qualsiasi argomento posto all’ordine del giorno nell’avviso di convocazione, salvo quanto di competenza dell’Assemblea Straordinaria. Delle deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria deve farsi chiara menzione in apposito Libro verbali.
L’Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei Soci. L’Assemblea straordinaria deve essere convocata entro quindici giorni dalla data della richiesta.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita e il funzionamento dell’Associazione nonché sullo scioglimento della stessa.
Delle deliberazioni dell’Assemblea straordinaria deve farsi chiara menzione in apposito Libro verbali.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione, se siano presenti almeno la metà dei soci, in seconda convocazione, invece qualunque sia il numero dei presenti. Esse deliberano a maggioranza relativa dei partecipanti.
Se l’Assemblea è chiamata a deliberare su proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento dell’Associazione, per la validità delle deliberazioni, sarà necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei soci intervenuti o rappresentati.
Le votazioni dell’Assemblea avvengono:
- per alzata di mano;
- per appello nominativo;
- per scrutinio segreto.
Sul modo di effettuare le votazioni decide l’organo riunito.
Le elezioni del Presidente, del Vice-Presidente, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci Revisori dovranno effettuarsi a scrutinio segreto, salvo diverse indicazioni dell’Assemblea.
Ogni associato può farsi rappresentare per intervenire in Assemblea da un altro associato, purché non sia membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Sindaci Revisori. Nessun associato può rappresentare più di due associati.
ARTICOLO 7 – IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione ad ogni effetto di legge ed è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
Dura in carica tre anni e presta la sua attività in forma gratuita. E’ rieleggibile.
Lo stesso presiede di diritto l’Assemblea dell’Associazione e convoca e presiede il Consiglio Direttivo.
Sorveglia l’osservanza scrupolosa delle disposizioni statutarie nonché l’esecuzione delle deliberazioni assembleari e consiliari, stipula ogni contratto e accordo e in caso di urgenza prende le decisioni che spettano al Consiglio Direttivo, salva la ratifica del Consiglio alla prima riunione successiva.
ARTICOLO 8 – IL VICE-PRESIDENTE
Il Vice-Presidente supplisce il Presidente in tutte le sue funzioni, in caso di sua assenza.
In caso di vuoto di presidenza, il Vice-Presidente assumerà le funzioni di Presidente interinale fino alla scadenza del mandato. Il Consiglio Direttivo nomina un nuovo Vice Presidente.
ARTICOLO 9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione è retta dal Presidente e dal Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri, eletti dall’Assemblea fra i Soci
Il Consiglio Direttivo può avvalersi di iscritti all’Associazione per affidare incarichi a livello di settore.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo delibera su tutti gli argomenti relativi il perseguimento degli scopi sociali, che saranno sottoposti ogni anno all’approvazione dell’Assemblea dei Soci. In particolare rientrano nella sua competenza:
- la nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario Tesoriere.
- la predisposizione del programma annuale dell’Associazione;
- l’approvazione dei regolamenti previsti dallo statuto;
- la dichiarazione di ammissione e decadenza dei soci;
- la determinazione della quota di ammissione e di quella associativa annuale;
- l’accettazione di lasciti, eredità, legati o liberalità di privati o di enti pubblici;
- l’esecuzione delle deliberazioni degli altri organi sociali;
- la deliberazione di associarsi ad altre organizzazioni e l’approvazione di intese, accordi ed altre convenzioni per attività comuni con altre organizzazioni o dei programmi di ricerca studi o attività che l’Associazione promuova o sostenga da chiunque svolti;
- l’eventuale assunzione di dipendenti o incaricati di attività per conto dell’Associazione;
- la deliberazione di promuovere azioni giudiziarie;
- ogni attività che non sia esplicitamente attribuita dallo statuto ad altri organi
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo reputi necessario o quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno la metà dei membri del Consiglio stesso. In tal caso, il Presidente dovrà provvedere alla convocazione del Consiglio entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi membri. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei voti e a voto palese. In caso di parità il voto del Presidente determina la maggioranza.
Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo deve farsi chiara menzione in apposito Libro verbali.
Nel caso in cui uno o più Consiglieri eletti venissero a mancare nella partecipazione ai lavori del Consiglio Direttivo saranno immediatamente reintegrati con la nomina dei primi non eletti dall’Assemblea.
Le mancanze ripetute e ingiustificate saranno oggetto di valutazione da parte del Consiglio direttivo stesso.
Il Presidente provvederà alla convocazione dell’Assemblea, secondo le modalità previste, per il rinnovo dello stesso.
ARTICOLO 10 – IL SEGRETARIO TESORIERE
Il Tesoriere, scelto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, resta in carica per tutto il mandato del Consiglio Direttivo. Svolge tutte le mansioni di gestione ordinaria del patrimonio, ne cura la contabilità, provvede alla tenuta dei libri sociali e funge da segretario in tutte le riunioni degli organi collegiali.
ARTICOLO 11 – IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI
Il Collegio dei Sindaci Revisori provvede al controllo amministrativo contabile dell’Associazione, e riferisce al Consiglio Direttivo. E’ composto da tre membri. Il Collegio dei Sindaci revisori partecipa con i suoi membri alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. Comunque il Collegio dei Sindaci Revisori deve riunirsi almeno una volta all’anno e delibera a maggioranza dei membri.
Verifica la regolarità dei bilanci accompagnandoli con una propria relazione.
ARTICOLO 12 – RINNOVO DEGLI ORGANI
Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Tesoriere, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Sindaci Revisori restano in carica 3 (tre) anni, dopo di che decadono. Essi continueranno a svolgere le loro funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti di dette cariche sociali. Essi sono rieleggibili.
Trenta giorni prima dello scadere del mandato il Consiglio uscente indirà l’Assemblea per il rinnovo degli organi elettivi (Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci Revisori).
I candidati, Soci dell’Associazione, dovranno far pervenire candidatura ai Consiglieri uscenti almeno dieci giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea.
ARTICOLO 13 – ENTRATE E USCITE DELL’ASSOCIAZIONE
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
- contributi volontari dei Soci, quota di ammissione e quote annuali;
- contributi di Enti, società o privati esterni all’Associazione;
- residui attivi derivanti da manifestazioni o da sponsorizzazioni.
Tutte le entrate concorrono a formare il Fondo Comune. L’Amministrazione delle entrate per il conseguimento degli scopi sociali è affidata dal Consiglio Direttivo al Presidente e al Tesoriere.
Essi rispondono dell’amministrazione all’Assemblea dei Soci, nessuna spesa può essere sostenuta se non in stretta correlazione con gli scopi sociali.
L’esercizio finanziario dura 12 (dodici) mesi e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ciascun esercizio finanziario dovrà essere redatto il bilancio annuale dell’Associazione, da approvare entro il 31 marzo dell’anno successivo. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2014.
Le eventuali rimanenze attive fine esercizio saranno riportate al Fondo.
Comune per la successiva annualità.
ARTICOLO 14 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri.
Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ARTICOLO 15 – NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto si fa richiamo al codice civile.